Officina di Storie: Differentimes / Il tempo e i modi per misurarlo
Acqua come forza motrice
Art. 1089 del Codice Civile: “Acqua impiegata come forza motrice – Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il rimbocco o ristagno”. Un’intera sezione del Capo VIII del Codice Civile è ancora oggi dedicata alla servitù di presa o di derivazione di acqua, a dimostrazione di quanto sia importante regolare lo sfruttamento delle acque a qualsiasi uso e scopo. E sappiamo bene come in montagna l’acqua è da sempre preziosa per produrre energia.
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